Sannio DOC

La Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5.Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6.Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7.Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8.Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9.Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10.Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

11.Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12.Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13.Spumante e spumante di qualità;

14.Spumante di qualità metodo classico.

Sono previste cinque sottozone: I. ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’; II. ‘Sant’Agata dei Goti’; III. ‘Solopaca’; IV. ‘Solopaca Classico; V ”Taburno’.

 

La modifica della Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ prevede che i vigneti già iscritti all’albo dei vigneti delle DOC ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’, ‘Sant’Agata dei Goti’, ‘Solopaca’, ‘Solopaca Classico’ e ‘Taburno’, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC ‘Sannio’, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, numero 61. Infatti, dalla data di pubblicazione del Decreto in questione sono da considerarsi revocate le Denominazioni di Origine Controllata: ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche), ‘Sant’Agata dei Goti’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e foreste 3 agosto1993), ‘Solopaca’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche), ‘Solopaca Classico’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche) e ‘Taburno’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche).